Come in tutti i paesi, anche la Turchia richiede speciali autorizzazioni (permesso di lavoro) per accettare un lavoratore straniero. Cosa fare per poter lavorare in Turchia? La materia è disciplinata nel dettaglio dalla legge n. 4817; noi la riassumeremo in questo articolo sottolineando le parti più importanti.
COSA FARE PER POTER LAVORARE IN TURCHIA
Per prima cosa occorre recarsi presso l'Ambasciata o il Consolato turco in Italia. Trovate gli indirizzi delle varie sedi di rappresentanza turca in Italia in calce a questo articolo.
Lì vi daranno un modulo da compilare per ottenere il permesso di lavoro. Ai funzionari turchi richiederete il visto corrispondente, che sarà diverso da quello turistico. Attenzione: secondo la legge prima di cominciare a lavorare dovete essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
CHI NON HA BISOGNO DI UN PERMESSO DI LAVORO PER LAVORARE IN TURCHIA
Svariate categorie di individui non necessitano di un permesso di lavoro. Le elenchiamo facendo presente l'obbligo a indicare il motivo del viaggio, la durata del soggiorno e la sede di domicilio temporaneo in territorio turco.
- Chi ha rinunciato alla cittadinanza turca spettante per diritto di nascita. Se appartenete a questa categoria non vi serverà né un visto, né un permesso di soggiorno;
- Giornalisti o Reporter (salvo segnalarne la presenza al Ministero del Lavoro turco);
- Stranieri che lavorano nei Ministeri turchi;
- Cittadini stranieri il cui "trattamento speciale" si basa sul principio della reciprocità, facente capo a norme di Diritto Comunitario e Internazionale;
- Cittadini il cui paese di provenienza ha stipulato speciali accordi bilaterali o multilaterali a riguardo;
- Chi lavora nell'ambito della ricerca (scientifica, culturale) e vi attribuisce il viaggio in Turchia (massimo un mese di soggiorno);
- Chi viene in Turchia per riparare macchinari o attrezzature importati o istruire in merito all'utilizzo di beni o servizi, oppure insegna qualcuno a farlo (massimo tre mesi di soggiorno);
- Artisti circensi;
- Studenti autorizzati da università, istituzioni pubbliche;
- Cittadini stranieri impiegati da consorzi od organizzazioni internazionali;
- Rappresentanti di Tour Operator (massimo sei mesi);
- Sportivi autorizzati dal Direttorato generale dello Sport e della Gioventù o, nel caso del calcio, dalla Federazione di Calcio Turca.
Fonte: Consolato Generale d'Italia
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